Art. 4.
(Indirizzi politici).

      1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, gli indirizzi politici dell'APS italiano sono stabiliti dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri che si avvale a tale fine anche dell'Agenzia di cui all'articolo 9, tenuto conto degli accordi stipulati e degli orientamenti emersi in sede di Unione europea.
      2. Ai fini previsti dal comma 1, il Governo presenta, entro il mese di giugno di ogni anno, alla Commissione parlamentare permanente di vigilanza di cui all'articolo 5, il documento di indirizzo politico dell'APS per il triennio successivo e gli eventuali aggiornamenti del documento precedente.
      3. Nel documento di indirizzo politico di cui al comma 2 sono indicati, per il triennio considerato:

          a) gli obiettivi generali e specifici dell'attività di cooperazione;

          b) le aree geografiche e i Paesi prioritari in esse ricadenti destinatari di iniziative da attuare nell'ambito dei programmi-Paese;

          c) i settori di intervento e le tematiche nei quali deve prioritariamente essere sviluppata l'attività di cooperazione, con eventuale riferimento a specifiche aree geografiche o a determinati Paesi;

          d) per ciascuna area geografica prioritaria, le quote percentuali di ripartizione delle risorse finanziarie con riferimento ai

 

Pag. 11

canali bilaterale, multilaterale e multibilaterale nonché la proporzione di utilizzazione degli strumenti del dono e del credito di aiuto;

          e) la quota percentuale delle risorse finanziarie destinate alla concessione di contributi obbligatori a organismi multilaterali e alla partecipazione alla ricostituzione del capitale di banche e fondi di sviluppo rispetto al totale complessivo delle risorse destinate all'APS;

          f) la quota percentuale delle risorse finanziarie destinate al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6 rispetto al totale complessivo delle risorse destinate all'APS;

          g) la quota percentuale di riserva finanziaria, rispetto al totale delle risorse finanziarie destinate al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6, per il sostegno di interventi di emergenza umanitari, comunque non superiore al 10 per cento della quota riservata ai finanziamenti a dono, per il sostegno di interventi non programmabili, di cui all'articolo 3, comma 3, e per il sostegno di interventi promossi dai soggetti di cui agli articoli 23 e 28;

          h) le condizioni di concessione e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

          i) i criteri e le condizioni di vincolo dei finanziamenti dell'APS alla fornitura di beni e di servizi di origine italiana;

          l) l'ammontare delle risorse finanziarie complessive necessarie all'attuazione delle attività di APS nel triennio.

      4. Il documento di indirizzo politico è approvato dal Parlamento, sulla base di una relazione di valutazione della Commissione di cui all'articolo 5, entro il successivo mese di luglio.
      5. Contestualmente al documento di indirizzo politico il Governo trasmette alla Commissione di cui all'articolo 5 i documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 7,

 

Pag. 12

predisposti dall'Agenzia di cui all'articolo 9 e i documenti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), predisposti dal Ministro degli affari esteri.